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Stato della regolamentazione dell'UMTS

UMTS – Il quadro regolamentare comunitario

Le regole comunitarie applicabili ai servizi di comunicazione mobili di 3ª generazione sono fissate dalla direttiva 96/2/CE, relativa alle comunicazioni mobili e personali, dalla direttiva 97/13/CE, relativa alle autorizzazioni generali ed alle licenze individuali, dalla decisione 128/1999/CE, relativa all’introduzione coordinata nella Comunità di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili di 3ª generazione (UMTS).

Direttiva 96/2/CE

La direttiva 96/2/CE ha soppresso i diritti speciali ed esclusivi in materia di servizi di comunicazioni mobili e personali, in particolare l'articolo 3 prevede che:

  • gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare per i sistemi di comunicazioni mobili e personali solo sulla base delle esigenze fondamentali e solo in relazione alla scarsità di disponibilità di frequenze e quando il principio di proporzionalità lo giustifichi;
  • l’attribuzione delle radiofrequenze ai servizi di telecomunicazioni deve essere basata su criteri obiettivi . Le procedure devono essere trasparenti ed essere pubblicate in modo adeguato;
  • le condizioni di rilascio delle licenze non possono comportare alcuna restrizione tecnica ingiustificata.

Direttiva 97/13/CE

La direttiva 97/13/CE prevede in particolare che:

  • le procedure nazionali utilizzate al fine del rilascio delle licenze individuali devono essere aperte, trasparenti e non discriminatorie. Tutti i candidati devono essere sottoposti alle stesse procedure, salvo motivi obiettivi che giustificano un trattamento differenziato; (articolo 9)
  • gli obblighi procedurali relativi alla limitazione del numero delle licenze sono i seguenti:
    • permettere a tutte le parti interessate di esprimere il loro punto di vista su una eventuale limitazione;
    • pubblicare e motivare la decisione di limitare il numero delle licenze;
    • riesaminare ad intervalli ragionevoli la limitazione imposta;
    • lanciare una consultazione pubblica per il rilascio delle licenze;
    • i criteri di selezione devono essere obiettivi, non discriminatori dettagliati, trasparenti, proporzionati e pubblicati con anticipo adeguato. (articolo 10).

Decisione n.128/1999/CE

La decisione n.128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998, entrata in vigore il 22 gennaio 1999, ha inteso perseguire l’obiettivo di agevolare, nel quadro giuridico comunitario esistente, la rapida introduzione coordinata di reti e di servizi UMTS. In particolare essa prevede:

  • all’articolo 3, comma 1, l’obbligo di avviare i servizi UMTS entro l’1/1/2002 e di predisporre una procedura di licenza entro l’1/1/2000;
  • all’articolo 3, comma 3, l’uso armonizzato delle bande di frequenza per l’UMTS sulla base dei mandati conferiti dalla Commissione alla CEPT;
  • all’articolo 3, comma 3, la fornitura dei servizi UMTS conformemente alle norme ETSI, inclusa in particolare un’interfaccia radio comune, aperta e competitiva a livello internazionale e che gli Stati membri provvedano affinché le licenze consentano il roaming transnazionale nella Comunità;
  • all’articolo 3, comma 4, il coordinamento tra gli Stati membri al fine di autorizzare tipi di sistemi UMTS compatibili a livello comunitario, allorché sia necessario limitare il numero di sistemi UMTS autorizzati per incompatibilità accertata dei potenziali sistemi;
  • all’articolo 4, comma 1, l'impegno da parte degli Stati membri a incoraggiare la negoziazione di accordi transfrontalieri di roaming per garantire una copertura ininterrotta dei servizi sull’intera area comunitaria;
  • all’articolo 4, comma 2, la possibilità di prendere misure volte a garantire la copertura delle aree a bassa densità di popolazione.

UMTS – Il quadro regolamentare italiano

DPR n. 318/97

Il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, stabilisce:

  • all’articolo 2, comma 8, che il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenza. Tale limitazione deve rispettare i principi di proporzionalità, obiettività, non discriminazione e trasparenza;
  • all’articolo 6, comma 13, che l’Autorità, per rilasciare una licenza individuale, utilizza procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva per procedere differentemente;
  • all’articolo 20, comma 3, che non possono essere fissate restrizioni sull’abbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in particolare per le apparecchiature multistandard;
  • all’articolo 20, comma 4, che i titolari di licenza individuale per lo svolgimento di servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture occorrenti per il funzionamento del sistema;
  • all’articolo 20, comma 5, che i titolari di licenza individuale per lo svolgimento di servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all’uso in comune delle infrastrutture, di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza.

Decreto 25 novembre 1997

  Il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, relativo alle disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, stabilisce all’articolo 8 alcuni criteri che l’Autorità può adottare in sede di aggiudicazione di una licitazione, quali:

  • adeguate credenziali tecniche;
  • adeguate credenziali economico-finanziarie che figurino nel business-plan aziendale;
  • un business plan aziendale relativo ad almeno un quinquennio;
  • qualità ed efficienza del servizio proposto a costi competitivi per l’utenza finale, evidenziato nel "business plan" aziendale;
  • un positivo impatto sull’occupazione, sugli investimenti e sul personale, evidenziato nel "business plan" aziendale.

Lo stesso articolo 8 stabilisce che:

  • le credenziali tecniche possono essere valutate sulla base:
    • della presenza nel partenariato, di cui fa parte il richiedente, di un operatore con esperienza di gestione e fornitura di reti e di prestazione di servizi di telefonia vocale o mobile;
    • della presenza nell’organigramma della società richiedente di personale dirigente con l’esperienza nel settore di cui al punto precedente;
  • la valutazione dell’esperienza può essere basata su:
    • l’importanza dei mercati e numero dei clienti serviti alla fine dell’esercizio precedente a quello durante il quale è svolta la licitazione;
    • l’esperienza di offerta dei servizi di telecomunicazioni;
    • l’attività di ricerca e sviluppo svolte nel campo delle telecomunicazioni;
    • la partecipazione al processo di definizione degli standards negli organismi internazionali preposti a tale scopo;
    • il rispetto degli impegni tecnici assunti, valutato sulla base delle realizzazioni tecniche effettuate;
  • i criteri sopra indicati possono essere valutati sulla base:
    • del mercato e offerta di servizio;
    • della pianificazione di rete;
    • degli aspetti economico-finanziari;
    • dell’entità degli investimenti previsti nel primo quinquennio e loro coerenza;
    • in rapporto alle scelte tecnologiche adottate e agli obiettivi fissati nel business plan;
    • della previsione dell’occupazione diretta e indotta creata dalla presenza della nuova licenziataria;
    • del programma di formazione del personale.