Le regole comunitarie applicabili ai servizi di comunicazione
mobili di 3ª generazione sono fissate dalla direttiva 96/2/CE, relativa alle
comunicazioni mobili e personali, dalla direttiva 97/13/CE, relativa alle
autorizzazioni generali ed alle licenze individuali, dalla decisione 128/1999/CE,
relativa all’introduzione coordinata nella Comunità di un sistema di comunicazioni
mobili e senza fili di 3ª generazione (UMTS).
Direttiva 96/2/CE
La direttiva 96/2/CE ha soppresso i diritti speciali ed esclusivi
in materia di servizi di comunicazioni mobili e personali, in particolare
l'articolo 3 prevede che:
gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze
da rilasciare per i sistemi di comunicazioni mobili e personali solo sulla
base delle esigenze fondamentali e solo in relazione alla scarsità di disponibilità
di frequenze e quando il principio di proporzionalità lo giustifichi;
l’attribuzione delle radiofrequenze ai servizi di telecomunicazioni
deve essere basata su criteri obiettivi . Le procedure devono essere trasparenti
ed essere pubblicate in modo adeguato;
le condizioni di rilascio delle licenze non possono comportare
alcuna restrizione tecnica ingiustificata.
Direttiva 97/13/CE
La direttiva 97/13/CE prevede in particolare che:
le procedure nazionali utilizzate al fine del rilascio delle
licenze individuali devono essere aperte, trasparenti e non discriminatorie.
Tutti i candidati devono essere sottoposti alle stesse procedure, salvo
motivi obiettivi che giustificano un trattamento differenziato; (articolo
9)
gli obblighi procedurali relativi alla limitazione del
numero delle licenze sono i seguenti:
permettere a tutte le parti interessate di esprimere il loro punto di
vista su una eventuale limitazione;
pubblicare e motivare la decisione di limitare il numero delle licenze;
riesaminare ad intervalli ragionevoli la limitazione imposta;
lanciare una consultazione pubblica per il rilascio delle licenze;
i criteri di selezione devono essere obiettivi, non discriminatori dettagliati,
trasparenti, proporzionati e pubblicati con anticipo adeguato. (articolo
10).
Decisione n.128/1999/CE
La decisione n.128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre
1998, entrata in vigore il 22 gennaio 1999, ha inteso perseguire l’obiettivo
di agevolare, nel quadro giuridico comunitario esistente, la rapida introduzione
coordinata di reti e di servizi UMTS. In particolare essa prevede:
all’articolo 3, comma 1, l’obbligo di avviare i servizi
UMTS entro l’1/1/2002 e di predisporre una procedura di licenza entro l’1/1/2000;
all’articolo 3, comma 3, l’uso armonizzato delle bande di
frequenza per l’UMTS sulla base dei mandati conferiti dalla Commissione
alla CEPT;
all’articolo 3, comma 3, la fornitura dei servizi UMTS conformemente
alle norme ETSI, inclusa in particolare un’interfaccia radio comune, aperta
e competitiva a livello internazionale e che gli Stati membri provvedano
affinché le licenze consentano il roaming transnazionale nella Comunità;
all’articolo 3, comma 4, il coordinamento tra gli Stati
membri al fine di autorizzare tipi di sistemi UMTS compatibili a livello
comunitario, allorché sia necessario limitare il numero di sistemi UMTS
autorizzati per incompatibilità accertata dei potenziali sistemi;
all’articolo 4, comma 1, l'impegno da parte degli Stati
membri a incoraggiare la negoziazione di accordi transfrontalieri di roaming
per garantire una copertura ininterrotta dei servizi sull’intera area comunitaria;
all’articolo 4, comma 2, la possibilità di prendere misure
volte a garantire la copertura delle aree a bassa densità di popolazione.
UMTS Il quadro regolamentare italiano
DPR n. 318/97
Il regolamento per lattuazione
di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, stabilisce:
allarticolo 2,
comma 8, che il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente
in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenza. Tale
limitazione deve rispettare i principi di proporzionalità, obiettività, non
discriminazione e trasparenza;
allarticolo 6,
comma 13, che lAutorità, per rilasciare una licenza individuale, utilizza
procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone
tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva
per procedere differentemente;
allarticolo 20,
comma 3, che non possono essere fissate restrizioni sullabbinamento
di tecnologie o sistemi mobili, in particolare per le apparecchiature multistandard;
allarticolo 20,
comma 4, che i titolari di licenza individuale per lo svolgimento di servizi
pubblici di comunicazioni mobili e personali possono provvedere direttamente
alla installazione delle infrastrutture occorrenti per il funzionamento del
sistema;
allarticolo 20,
comma 5, che i titolari di licenza individuale per lo svolgimento di servizi
pubblici di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture
fornite da terzi e possono provvedere alluso in comune delle infrastrutture,
di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza.
Decreto 25 novembre
1997
Il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, relativo alle
disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni,
stabilisce allarticolo 8 alcuni criteri che lAutorità può adottare
in sede di aggiudicazione di una licitazione, quali:
adeguate credenziali
tecniche;
adeguate credenziali
economico-finanziarie che figurino nel business-plan aziendale;
un business plan aziendale
relativo ad almeno un quinquennio;
qualità ed efficienza
del servizio proposto a costi competitivi per lutenza finale, evidenziato
nel "business plan" aziendale;
un positivo impatto sulloccupazione,
sugli investimenti e sul personale, evidenziato nel "business plan"
aziendale.
Lo stesso articolo 8 stabilisce
che:
le credenziali tecniche
possono essere valutate sulla base:
della presenza nel
partenariato, di cui fa parte il richiedente, di un operatore con esperienza
di gestione e fornitura di reti e di prestazione di servizi di telefonia
vocale o mobile;
della presenza nellorganigramma
della società richiedente di personale dirigente con lesperienza
nel settore di cui al punto precedente;
la valutazione dellesperienza
può essere basata su:
limportanza
dei mercati e numero dei clienti serviti alla fine dellesercizio
precedente a quello durante il quale è svolta la licitazione;
lesperienza
di offerta dei servizi di telecomunicazioni;
lattività di
ricerca e sviluppo svolte nel campo delle telecomunicazioni;
la partecipazione
al processo di definizione degli standards negli organismi internazionali
preposti a tale scopo;
il rispetto degli
impegni tecnici assunti, valutato sulla base delle realizzazioni tecniche
effettuate;
i criteri sopra indicati
possono essere valutati sulla base:
del mercato e offerta
di servizio;
della pianificazione
di rete;
degli aspetti economico-finanziari;
dellentità
degli investimenti previsti nel primo quinquennio e loro coerenza;
in rapporto alle
scelte tecnologiche adottate e agli obiettivi fissati nel business plan;
della previsione
delloccupazione diretta e indotta creata dalla presenza della nuova
licenziataria;